REGOLAMENTO INTERNO
ZK “LEV INS” AD
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ASSICURATIVI

1. DISPOSIZIONI DI BASE

1.1. Le presenti Regole interne disciplinano l'attività di liquidazione dei sinistri relativi ai contratti assicurativi.

1.2. Le regole non si applicano alla liquidazione dei sinistri relativi ad assicurazioni contro rischi gravi.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE IN CASO DI VERIFICARSI DI UN EVENTO ASSICURATIVO

2.1. Gli assicurati sono tenuti a comunicare all'assicuratore il verificarsi di un evento assicurato entro il termine indicato nelle Condizioni generali relative al tipo di assicurazione in questione, a partire dal giorno in cui sono venuti a conoscenza del verificarsi dell'evento, ovvero:

Assicurazione “Casco” - 24 ore in caso di “Furto” o ‘Rapina’ di un veicolo a motore, 72 ore in caso di “Incendio” di un veicolo a motore e, per gli altri eventi assicurativi, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi;
Assicurazione obbligatoria “Responsabilità civile degli automobilisti” - 7 giorni dalla conoscenza delle circostanze che potrebbero comportare la responsabilità civile o per le richieste di risarcimento o per i pagamenti effettuati. Questa regola non si applica ai terzi danneggiati.
Assicurazione “Beni” - 24 ore dal verificarsi di un evento assicurativo ai sensi delle clausole ‘K1’ - Furto con scasso e/o “K2” - Rapina e entro 3 giorni per tutti gli altri rischi.
Assicurazione “Cargo” - 3 giorni;
Assicurazione “Infortunio” - 7 giorni;
Assicurazione “Spese mediche all'estero” - entro e non oltre 7 giorni dal ritorno in Bulgaria (se non si usufruisce del servizio di assistenza); Immediatamente, ai numeri di telefono indicati nella polizza assicurativa, viene informata la compagnia di assistenza, in caso di utilizzo del servizio di assistenza;
Assicurazione “Responsabilità civile generale” - L'assicurato deve informare l'assicuratore del verificarsi di un evento che potrebbe portare a un'eventuale richiesta di risarcimento da parte di terzi, entro 7 giorni di calendario dalla sua conoscenza. L'assicurato è tenuto a informare l'assicuratore entro 7 (sette) giorni delle richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti dalla persona danneggiata.
Assicurazioni “Perdite finanziarie varie”, ‘Crediti’ e “Garanzie” - entro 7 giorni dalla data in cui si ritiene che si sia verificato l'evento assicurato (scadenza del piano di rimborso e mancato pagamento da parte del debitore + periodo di attesa concordato);
Assicurazione sulle colture agricole – entro 5 giorni;
Assicurazione sugli animali agricoli – entro 3 giorni;

2.2. L'assicuratore ha il diritto di rifiutare il pagamento se l'assicurato non ha adempiuto ai propri obblighi nei termini di cui al punto 2.1, al fine di impedire l'accertamento delle circostanze in cui si è verificato l'evento e/o l'entità dei danni, oppure se l'inadempimento ha reso impossibile l'accertamento da parte dell'assicuratore.

2.3. La notifica deve essere effettuata per iscritto, compilando e inviando all'assicuratore (alla sede centrale o all'agenzia) il modulo compilato “Notifica di evento assicurativo verificatosi” (il modulo è allegato al contratto di assicurazione). La notifica può essere effettuata anche via fax o e-mail, oppure tramite una telefonata al gruppo mobile. La notifica viene registrata in un apposito registro e certificata con un numero di protocollo e una data.

L'obbligo di cui al punto 2.1 non si applica ai terzi danneggiati.
3. PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN BASE A CONTRATTI ASSICURATIVI

3.1. Le richieste di risarcimento assicurativo devono essere presentate per iscritto insieme alla notifica o successivamente alla stessa. La presentazione del reclamo non è soggetta a limiti di tempo, ma l'assicuratore può rifiutare il pagamento se il ritardo ha reso impossibile accertare le circostanze in cui si è verificato l'evento e/o l'entità del danno.
e per iscritto all'assicurato tutte le prove che questi deve presentare per dimostrare il fondamento e l'entità della sua richiesta di risarcimento.

3.5. Se il dipendente che riceve la richiesta di risarcimento, dopo aver esaminato preliminarmente i documenti, ritiene che sussistano motivi per rifiutare il pagamento, ad esempio perché la persona che ha presentato la richiesta non è l'assicurato, non ha diritti né poteri, il contratto di assicurazione non era in vigore alla data dell'evento, non si è verificato un rischio coperto o sussiste un'eccezione alla copertura o sussiste un altro motivo di rifiuto, è tenuto a informare la persona in questione, ma non ha il diritto di rifiutare l'iscrizione della richiesta nel registro speciale. In ogni caso, la Società si pronuncia in via definitiva secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

4. RACCOLTA DI PROVE PER STABILIRE IL FONDAMENTO E L'ENTITÀ DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

4.1. La prova del verificarsi dell'evento assicurato e dell'entità del danno è a carico dell'assicurato. A tal fine, l'assicurato è tenuto a:

4.1.1. presentare all'assicuratore i documenti richiesti dalle condizioni generali per il tipo di assicurazione in questione, conformemente all'allegato n. 1 al presente Regolamento.

4.1.2. presentare i documenti richiesti dall'assicuratore, direttamente connessi al verificarsi dell'evento, richiesti ai sensi dell'art. 105, commi 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni;

4.1.3. conservare il bene assicurato nello stato in cui si trovava al momento del verificarsi dell'evento assicurato;

4.1.4. consentire all'assicuratore di ispezionare il bene danneggiato dall'evento assicurato.

4.2. Quando la richiesta di risarcimento è presentata da una persona assicurata, l'assicuratore la informa in merito alle prove supplementari (che non erano previste nel contratto di assicurazione al momento della sua stipula, ma che sono direttamente collegate all'evento e sono necessarie per stabilire il fondamento e l'entità della sua richiesta di risarcimento), entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione delle prove specificate nel contratto di assicurazione.

4.3. Quando la richiesta di risarcimento è presentata da una persona danneggiata nell'ambito di un'assicurazione di responsabilità civile o da un terzo beneficiario di altre assicurazioni, l'assicuratore la informa delle prove che deve presentare per stabilire il fondamento e l'entità della sua richiesta di risarcimento.  Ulteriori prove possono essere richieste solo nel caso in cui la loro necessità non potesse essere prevista alla data di presentazione della richiesta di risarcimento e al più tardi entro 45 giorni dalla data di presentazione delle prove richieste al primo comma.

4.4. Non è consentito richiedere prove che il consumatore del servizio assicurativo non può ottenere a causa di ostacoli normativi esistenti o della mancanza di possibilità giuridiche per ottenerle, né di prove per le quali si possa ragionevolmente ritenere che non abbiano rilevanza ai fini della determinazione del fondamento e dell'entità del reclamo e che abbiano lo scopo di ritardare e prolungare in modo ingiustificato la procedura di liquidazione del reclamo.

4.5. I dipendenti dell'assicuratore sono tenuti a spiegare al consumatore del servizio assicurativo i suoi diritti ai sensi dell'articolo 106 del Codice delle assicurazioni, in relazione alla determinazione dell'evento assicurativo e dei danni da esso causati (diritto all'informazione da parte degli organi del Ministero dell'Interno, degli organi investigativi, degli altri organi statali, del medico curante, delle strutture sanitarie e delle persone che hanno il diritto di certificare il verificarsi di circostanze, nonché copie autenticate di documenti) e di fornire loro assistenza per ottenere tali informazioni.

4.6. La presentazione delle prove è attestata dalla firma di un dipendente dell'assicuratore su un elenco allegato al fascicolo. Una copia dell'elenco è consegnata all'assicurato.
3.2. L'assicuratore registra ogni sinistro in un registro separato per il tipo di assicurazione corrispondente. Nel registro viene registrata la data di presentazione del sinistro e, a fronte di essa, un numero unico che attesta ogni sinistro registrato;

3.3. Il numero unico (numero di sinistro) e la data di accettazione della richiesta di risarcimento sono comunicati al contraente dell'assicurazione.

3.4. Al momento dell'accettazione della richiesta di risarcimento, il dipendente dell'assicuratore è tenuto a informare